Fotovoltaico e prevenzione incendi: cosa è cambiato per i capannoni
Hai un impianto sul tetto di un capannone soggetto ai controlli dei Vigili del Fuoco. Dal 1° settembre 2025 il riferimento tecnico è cambiato. E se hai un impianto già esistente, probabilmente vale la pena capire se questo cambiamento ti riguarda.
Non è colpa di nessuno: il documento precedente aveva quattordici anni, e in quattordici anni il fotovoltaico industriale è diventato un’altra cosa. Potenze maggiori, coperture intere, sistemi di accumulo.
Il fotovoltaico, da solo, non è un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ma quando lo installi in un’attività che invece lo è, cambi le condizioni di sicurezza antincendio di quell’edificio. E quelle condizioni erano già state valutate da qualcuno.
Il CPI non è dell’impianto
Questo equivoco lo sentiamo quasi ogni settimana.
Non esiste, e non è mai esistito, un certificato di prevenzione incendi del fotovoltaico. L’impianto non è un’attività soggetta.
Quello che conta è dove lo metti. Se il capannone ospita una delle ottanta attività previste dal regolamento di prevenzione incendi (e dalle nostre parti ci rientrano moltissimi stabilimenti), dai depositi ai reparti di verniciatura alle lavorazioni con materiale combustibile, allora l’impianto entra nella valutazione antincendio di quell’attività. Non come pratica a sé. Come modifica di qualcosa di già valutato.
Sembra una distinzione formale, ma nella pratica cambia la procedura da seguire e soprattutto quando va fatta.
Cosa è successo il 1° settembre 2025
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha diffuso la Nota 14030, che contiene la nuova linea guida per progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti fotovoltaici. Sostituisce la precedente guida tecnica del 2012. È molto più dettagliata e, per la prima volta, dedica un capitolo intero alla manutenzione, che nella versione precedente era sostanzialmente assente.
Gli obiettivi dichiarati sono quattro:
- ridurre la probabilità che sia l’impianto fotovoltaico a innescare un incendio;
- limitare la propagazione delle fiamme attraverso i suoi componenti;
- contenere le conseguenze su chi si trova nell’edificio e su chi interviene;
- impedire che pezzi dell’impianto cadendo compromettano l’esodo o il lavoro delle squadre di soccorso.
Ed è proprio questo punto che in fase di progettazione crea più vincoli. Buona parte delle prescrizioni tecniche nasce da lì: dal problema concreto di una squadra che deve salire su una copertura ricoperta di moduli, in condizioni difficili, con un generatore che continua a produrre corrente finché c’è luce. È il motivo per cui un impianto industriale non si progetta guardando solo la resa. Il layout deve convivere con la copertura, le vie di esodo, i sistemi di evacuazione di fumo e calore, e con chi arriva a spegnere.
Un’avvertenza che le linee guida ripetono più volte: sono uno strumento di indirizzo, non una gabbia. Il progettista può proporre soluzioni diverse, purché dimostri con l’analisi del rischio che il livello di sicurezza non cambia.
Quando ti riguardano
Si applicano agli impianti fino a 1500 Volt in corrente continua installati dentro attività soggette ai controlli, o al loro servizio. Ci rientrano gli impianti integrati nell’involucro dell’edificio, quelli su pergole, tettoie e pensiline collegate al fabbricato, e le pensiline dei parcheggi quando sono abbastanza vicine da interferire con l’attività.
Restano fuori gli impianti a terra, i plug and play, quelli sotto gli 800 watt, gli impianti a concentrazione solare e gli agrivoltaici a più di cento metri da edifici soggetti.
Se la tua attività non è soggetta, formalmente non sei tenuto a seguirle. Le linee guida precisano però che restano un riferimento tecnico utile lo stesso, e su questo siamo d’accordo: le ha scritte chi gli incendi li spegne.
SCIA o valutazione del progetto?
Questa è la domanda che decide tempi e costi della pratica.
Installare il fotovoltaico su un’attività soggetta è sempre una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio. Sempre. Il passaggio successivo è capire se quella modifica comporta un aggravio delle condizioni di sicurezza preesistenti, e la risposta la dà la valutazione del rischio incendio.
- Niente aggravio: per tutte le categorie, SCIA per comunicare l’avvenuta realizzazione dell’impianto.
- Aggravio: le attività di categoria B e C devono passare dall’istanza di valutazione del progetto, quindi prima di iniziare i lavori. Le attività di categoria A restano sulla SCIA anche in caso di aggravio.
Quando si configura un aggravio? Le linee guida fanno degli esempi. Se l’impianto diventa una nuova possibile sorgente di innesco. Se può essere coinvolto dalla propagazione e peggiorarla. Se porta l’incendio da fuori a dentro l’edificio. Se interferisce con i sistemi di evacuazione di fumo e calore. Se ostacola le operazioni di spegnimento.
Come vedi dall’elenco, non è una valutazione che si fa guardando il tetto da Google Maps.
Le misure che pesano di più in cantiere
Le prescrizioni sono numerose e vanno calate sul singolo edificio. Queste sono quelle che, per esperienza nostra, separano un progetto che fila liscio da uno che si blocca.
Il sezionamento di emergenza. L’impianto deve avere un dispositivo che stacchi tutto, fotovoltaico compreso. Va messo in un punto segnalato, protetto dal fuoco e raggiungibile facilmente da chi arriva a spegnere. Deve essere facilmente individuabile e raggiungibile dalle squadre di soccorso.
Gli inverter, che sono i componenti che scaldano. Vanno all’aperto, oppure in un compartimento antincendio dedicato con resistenza al fuoco almeno REI/EI 30 e accesso dall’esterno o tramite porta tagliafuoco. E attorno devono avere aria: le linee guida arrivano a specificare che, montandone più d’uno su file sovrapposte, l’aria calda in uscita da quello sotto non deve investire quello sopra. Sembra un dettaglio. In cantiere ti ridisegna il locale tecnico.
Le vie di esodo e i luoghi sicuri. Non ci va installato niente dell’impianto. Scontato sulla carta, meno su una copertura affollata di canaline dove i percorsi cavi nascono per comodità di posa.
I sistemi di evacuazione di fumo e calore devono poter funzionare, e lucernari, finestre e camini devono restare liberi di smaltire. Su un capannone a shed pieno di aperture questo condiziona il layout dei moduli più di qualsiasi altra cosa.
Le strutture portanti vanno verificate per il carico permanente aggiunto — moduli, strutture di sostegno, inverter — con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni.
La segnaletica. L’area del generatore va segnalata e il cartello va ripetuto ogni dieci metri lungo i tratti di conduttura in corrente continua. Serve a ricordare a chiunque salga che l’impianto è in tensione finché c’è luce.
Come cambiano i layout dei moduli sulle coperture
La novità che incide più direttamente sul layout è la suddivisione del campo fotovoltaico.
Per garantire che si possa intervenire in copertura, il campo fotovoltaico non può più essere una distesa continua di moduli. Va spezzato in blocchi, con quattro regole:
- i sottoinsiemi di pannelli non superano i 20 metri in nessuna direzione;
- tra un sottoinsieme e l’altro serve un percorso largo almeno 2 metri, libero da qualsiasi componente tranne i cavi;
- lungo il bordo della copertura resta libera una fascia di almeno 1 metro;
- nessun componente entro 1 metro da evacuatori di fumo e calore, lucernari, altre aperture e impianti tecnici presenti sul tetto.
Per le coperture a shed, che dalle nostre parti sono ovunque, ci sono indicazioni apposta: un metro tra i pannelli e le aperture finestrate, e un franco di dieci centimetri sulla falda contigua alle finestre, così che un eventuale gocciolamento durante un incendio non finisca dentro l’apertura. C’è anche una concessione: se la conformazione del tetto lascia già zone libere di almeno due metri in una direzione, nell’altra il limite dei venti metri può salire a trenta.
Se l’impianto ce l’hai già
Fin qui abbiamo parlato di chi installa. Per chi ha un impianto già in esercizio da anni, il tema è soprattutto capire cosa è stato verificato e documentato finora. Le attività di manutenzione sul fotovoltaico vanno ora riportate nel registro dei controlli e delle manutenzioni degli impianti e delle attrezzature antincendio, quello previsto dal D.M. 1° settembre 2021. Lo stesso registro degli estintori e delle porte tagliafuoco.
Poi c’è la scadenza, ed è la parte che coglie di sorpresa quasi tutti. A ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell’impianto, e comunque ogni due anni, vanno eseguite e documentate verifiche ai fini del rischio incendio, con attenzione particolare ai sistemi di giunzione e serraggio e agli ombreggiamenti localizzati. Va anche predisposto il manuale di uso e manutenzione dell’impianto.
Le verifiche sono quindi biennali, oltre a quelle necessarie in caso di modifiche, ampliamenti o trasformazioni.
Un impianto del 2018 senza registro e senza verifiche non è per forza pericoloso. Gli manca però qualcosa che oggi gli viene chiesto, e la mancanza si vede.
I lavori partiti prima di settembre 2025
Chi al 1° settembre 2025 aveva già avviato concretamente le procedure può finire il lavoro con le regole vecchie. Lo ha chiarito la Nota 14668 pochi giorni dopo, richiamando il principio del legittimo affidamento.
Per “avviate concretamente” si intendono, tra le altre, situazioni come queste: pratiche di prevenzione incendi già attivate, comunicazioni o pratiche edilizie già presentate, contratti vincolanti firmati per la fornitura o l’installazione, progettazione completata con specifiche definitive, lavori già iniziati, preventivi vincolanti formalmente accettati. Serve documentazione che lo dimostri, con data certa.
Anche in questo caso la valutazione del rischio incendio resta il riferimento.
Prima di chiudere il layout
Il consiglio più utile che possiamo darti è di non trattare la prevenzione incendi come l’ultima casella da spuntare.
Prima di definire il layout guarda che attività si svolge nel capannone e se rientra fra quelle soggette, com’è fatta la copertura, dove sono le compartimentazioni, quali sistemi di evacuazione fumo ci sono, dove passano le vie di esodo, come si accede al tetto. È lì che capisci quanta superficie resta davvero utilizzabile una volta tolti corridoi, fasce e distanze. E quindi quanti kilowatt puoi installare sul serio.
Fatto all’inizio, è mezz’ora di sopralluogo in più. Fatto alla fine, è un progetto da rifare.
Come lavoriamo
Progettiamo e installiamo impianti fotovoltaici industriali dal 2010. Nel nostro portfolio ci sono oltre quaranta impianti su attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: officine meccaniche, salumifici, aziende agricole, carpenterie, magazzini, capannoni del distretto ceramico.
Vuol dire che per noi il tema non è una lettura. Sappiamo cosa succede quando il layout perfetto sulla carta incontra un lucernario che deve restare libero, o quando l’unico posto comodo per l’inverter è un locale che non ha i requisiti e tocca ripensare tutto il tratto in corrente continua.
Ci occupiamo anche di manutenzione, controllo della produzione e installazione di linee vita e sistemi anticaduta. Non per allungare l’elenco dei servizi: dopo questa linea guida sono pezzi dello stesso discorso.
Se hai già l’impianto, possiamo verificare com’è messo, controllare la documentazione e impostare il piano di manutenzione e il registro.
Se devi ancora installarlo, possiamo guardare insieme copertura, layout e vincoli antincendio prima che il progetto sia definito.
In entrambi i casi bastano una telefonata o una mail per capire se hai davvero qualcosa da sistemare o se sei già a posto. Capita anche quello.
Domande frequenti
Serve il CPI per l’impianto fotovoltaico?
No. Il fotovoltaico non è fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Le procedure riguardano l’attività dentro cui l’impianto è installato o a cui è a servizio.
Da quando valgono le nuove linee guida?
Dal 1° settembre 2025, data della Nota 14030. Chi a quella data aveva già avviato concretamente le procedure può completare l’intervento con le regole precedenti, nei casi chiariti dalla Nota 14668 del 10 settembre 2025.
Le nuove regole riducono i kilowatt installabili sul mio capannone?
Possono ridurli. Il campo va spezzato in sottoinsiemi da massimo 20 metri separati da corridoi di almeno 2 metri, con una fascia libera di 1 metro sul bordo e 1 metro di distanza da lucernari, evacuatori e impianti tecnici. Su alcune coperture questo significa meno moduli rispetto a un layout progettato con le regole precedenti.
La termografia è obbligatoria?
Le linee guida prevedono che l’ispezione termografica venga effettuata periodicamente, con periodicità allineata a quella dei controlli previsti per l’impianto elettrico alimentato.
Ogni quanto vanno fatte le verifiche antincendio dell’impianto?
A ogni trasformazione, ampliamento o modifica, e comunque ogni due anni. Le verifiche vanno documentate, e va predisposto il manuale di uso e manutenzione.
Devo presentare la SCIA o l’istanza di valutazione del progetto?
Dipende dalla categoria dell’attività e dall’esito della valutazione del rischio. Senza aggravio si va di SCIA per tutte le categorie. Con aggravio, le attività di categoria B e C devono presentare l’istanza di valutazione del progetto; quelle di categoria A restano sulla SCIA.
Il mio impianto è a terra: rientro?
Gli impianti a terra sono esclusi dal campo di applicazione, purché i pannelli non siano installati su edifici, pergole, tettoie o pensiline. Restano da valutare gli altri obblighi applicabili all’impianto e all’attività.
Ho un impianto del 2018 e non ho nessun registro. Da dove parto?
Da una verifica tecnica e documentale dello stato dell’impianto. Da lì si ricostruisce quello che è stato fatto finora e si imposta il registro insieme al manuale di uso e manutenzione.
La mia attività non è soggetta ai controlli: le linee guida valgono lo stesso?
Non sono il riferimento procedurale per le attività non soggette, ma le stesse linee guida indicano che le loro indicazioni restano un utile riferimento tecnico.
Riferimenti normativi
- Nota DCPREV n. 14030 del 1° settembre 2025 — linea guida di prevenzione incendi per progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti fotovoltaici.
- Nota DCPREV n. 14668 del 10 settembre 2025 — chiarimenti applicativi sulle procedure già avviate al 1° settembre 2025.
- Note D.C.PREV. n. 1324 del 7 febbraio 2012 e n. 6334 del 4 maggio 2012 — precedente guida tecnica, superata.
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 — regolamento dei procedimenti di prevenzione incendi.
- D.M. 1° settembre 2021 — registro dei controlli e delle manutenzioni degli impianti e delle attrezzature antincendio.
- D.M. 7 agosto 2012 — procedure e documentazione dei procedimenti di prevenzione incendi.

